Il Regolamento CLP è l'adattamento del GHS per l'Europa e deve essere applicato in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, senza eccezioni né modifiche.
Gli obiettivi principali del Regolamento CLP sono:
- Garantire un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente;
- Definire i criteri per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele;
- Facilitare la libera circolazione di sostanze chimiche, miscele e prodotti.
Il Regolamento CLP è stato pubblicato inizialmente il 16 dicembre 2008, modificando e abrogando le precedenti Direttive sulle sostanze pericolose 67/548/CEE e sulle Preparazioni pericolose 1999/45/CE, nonché il Regolamento (CE) n. 1907/2006.
- Il Regolamento CLP è stato attuato tramite un processo in due fasi. Dopo un periodo di transizione, è diventato obbligatorio prima per le sostanze chimiche (1º dicembre 2010) e poi per le miscele (1º giugno 2015).
L’organismo ufficiale responsabile del Regolamento CLP è l’European Chemicals Agency (Agenzia europea per le sostanze chimiche - ECHA).
Il Regolamento CLP si applica a tutti gli ambiti chimici e include tutti i settori industriali. Tuttavia, esistono alcune eccezioni di prodotti chimici che non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento CLP:
- Prodotti medicinali come definiti nella Direttiva 2001/83/CE;
- Prodotti medicinali veterinari come definiti nella direttiva 2001/82/CE;
- Prodotti cosmetici come definiti nella Direttiva 76/768/CEE;
- Dispositivi medici come definiti dalle Direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE, che sono invasivi o utilizzati a diretto contatto fisico con il corpo umano;
- Alimenti o mangimi come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002, inclusi quando sono utilizzati come additivi alimentari, come aromi e nell’alimentazione animale.